
Ai tempi della pandemia, nei notiziari principali nazionali avrete sicuramente familiarizzato vostro malgrado con l’acronimo TSO, il c.d Trattamento Sanitario Obbligatorio. Vi sarete chiesti ma di cosa si tratta in particolare? Concerne nello specifico di un provvedimento disposto dal Sindaco, in veste di massima autorità sanitaria del Comune di residenza, applicabile in caso di motivata necessità e urgenza. Questo atto è emesso dietro proposta di due medici. Una delle cause che può portare a questa decisione drastica da parte del primo cittadino di un Comune, è dovuta al rifiuto al trattamento da parte del soggetto che deve ricevere assistenza. Il diniego da parte del cittadino a sottoporsi al TSO può rappresentare una minaccia per la salute pubblica, soprattutto in presenza di malattie infettive. L’ordinanza di TSO può essere emessa se sussistono delle precise condizioni. Quando, come accennato in precedenza, l’intervento dei sanitari viene rifiutato dal soggetto o quando la persona necessita di cure. Non solo, altre due condizioni imprescindibili sono la necessità e l’urgenza e la non possibilità di adottare misure extra ospedaliere. Si è discusso molto In Italia sulla pratica del TSO, ritenuta troppo drastica dal pensiero comune maggioritario. Secondo i suoi detractor, rischia di diventare uno strumento pericoloso se usato nel modo sbagliato. Una cosa è certa, prima di sottoporre una persona a TSO devono essere fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili, allo scopo di ottenere un consenso volontario da parte del paziente. La teoria contestatrice di questo trattamento mette sotto la lente d’ingrandimento il potere decisionale nelle mani delle autorità amministrative. Secondo loro il potere amministrativo prevale su quello sanitario. Quindi, secondo i fautori di questo pensiero non si tratta più di un provvedimento strettamente sanitario, ma specificatamente amministrativo a devianza autoritaria. Del TSO se ne occupa anche la nostra legge primaria per antonomasia, la carta costituzionale. Secondo l’art 32 cost, il TSO deve svolgersi nel rispetto della dignità della persona e può essere trasformato, in qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente. Secondo il combinato disposto, la terapia deve svolgersi nel rispetto della dignità della persona. Alla persona sottoposta a questo trattamento forzoso, però, spettano particolari diritti. Quali? In primis, la persona, e i suoi parenti di primo grado o affini, possono fare ricorso al Sindaco contro il TSO. Inoltre, la persona ha il diritto ad essere informata sulle terapie a cui viene sottoposta e ha la facoltà di interagire e di comunicare con chi vuole. In Italia, ci sono casi di soggetti sottoposti a TSO balzati sulle prime pagine della cronaca. Qualche mese fa, a Ravenusa, piccola cittadina siciliana, è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto a TSO coatto un ragazzo che millantava sui social e per le strade delle sue cittadine che il Covid19 era una farsa e non esisteva. Secondo i medici, l’uomo soffriva di scompenso psichico e agitazione psicomotoria. Per la comunità locale, invece, si tratta di una sorta di “bavaglio” che le autorità volevano sottoporre al ragazzo, al solo scopo di non far sospettare e di non far uscire la loro verità sull’esistenza del Covid19. Per concludere, questo istituto deve essere usato solo se necessario, giusto, proporzionato al caso concreto. Solo se è necessario ed urgente. Con la dignità e la salute dell’uomo, non si scherza.
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