
La pandemia del Covid19 ha influito in maniera decisiva anche nelle riunioni delle assemblee condominiale. A tal punto che si sono dovute negare, per ovvi motivi di distanziamento e di sicurezze, assemblee che prevedono la presenza fisica. Si è dovuto ovviare al sistema della videoconferenza. Infatti, l’art. 63 della legge N° 126 del 13 ottobre 2020 dispone che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”. Il c.d previo consenso di tutti i condomini prevede l’unanimità dei consensi. Per quanto concerne le misure di sicurezza e prevenzione del rischi, non sono stati imposti dei paletti, dei limiti alla convocazione assembleare. Con la conditio sine qua non, però, del rispetto della distanza interpersonale tra i condomini di almeno un metro, dell’uso delle mascherine e sanificazione dei locali adibiti alle adunanze assembleari. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti condomini con le stesse formalità previste per la convocazione“.
Inoltre, nell’avviso di convocazione debba indicarsi non già il luogo e l’ora di svolgimento dell’assemblea ma invece la “piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione” (oltre che l’ora di svolgimento della medesima). L’amministratore deve menzionare la piattaforma elettronica unica dove si svolgerà la riunione “virtuale”. Non solo, specificare il link per il collegamento, la password di accesso del singolo partecipante e le successive modalità di identificazione. La piattaforma elettronica deve prevedere la possibilità di visionare i documenti in streaming, ed assicurare la discussione paritaria, la votazione simultanea e la redazione contestuale del verbale.
Recentemente, il Senato ha approvato il disegno di legge n.1970 di conversione del D.L n. 125, sulla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19. L’art. 5 bis del disegno di leggi citato in precedenza interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza. Il nuovo testo deve passare ancora al vaglio e all’approvazione della Camera. La nuova disposizione del comma 6 dell’art. 66 disp. Att. C.c prevederà che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”. Si può ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini (e quindi non è più richiesta la totalità, l’unanimità assoluta). Se questa modifica andrà in porto, la procedura per la partecipazione alla videoconferenza sarà più snella e semplificherà in maniera decisiva anche le delibere assembleari
https://www.paleolitika.it/wp-admin/post.php?post=1715&action=edit