
Sono previste nuove modifiche al nuovo sistema di detrazioni fiscali, contenute nel disegno di legge di conversione DL 34/2020 (Decreto Rilancio). Chi sono i destinatari dei superbonus al 110%? A chi sono rivolti? Si amplia la platea dei beneficiari del superbonus, includerà le seconde case e le villette a schiera. Potranno ottenere il Superbonus le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, come nel caso delle villette a schiera. Saranno invece espressamente escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli. Il superbonus riguarderà le demolizioni e le ricostruzioni. Per la messa in sicurezza antisismica, sarà agevolata la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita in parallelo agli interventi di miglioria e adeguamento antisismico. La misura riguarderà anche i tetti inclinati e i collettori solari. Protagonista sarà anche il fotovoltaico. Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici. Dai 60mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30mila euro per quelli più grandi. Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre, tutti questi bonus, da precisare, riguarderanno le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Quindi, Sono destinati per interventi di efficientamento energetico (ecobonus), riduzione del rischio (Sisma bonus) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (bonus fotovoltaico). Per spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020 per gli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio, possono già godere della detrazione fiscale al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
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