
Quando parliamo dei vizi dell’atto di citazione, dobbiamo partire dal sunto dell’art 164 cpc, rubricato come “Nullità dell’atto di citazione”. La nuova formulazione del medesimo articolo distingue i vizi della c.d vocatio in ius (chiamata in giudizio) dai vizi dell’editio actionis (esposizione del contenuto della domanda). I vizi relativi alla vocatio in ius hanno meno rilievo e di conseguenza è possibile un recupero pieno dell’atto introduttivo fin dalla sua origine. Sono quei vizi attinenti a quegli elementi funzionali all’utile ingresso in giudizio del convenuto. Tali vizi sono riconducibili all’omissione o all’assoluta incertezza indicati nel comma 1 dell’art 164:
nullità o assoluta incertezza circa l’individuazione del giudice e delle parti;
mancata indicazione della data di udienza di comparizione o assegnazione di un termine inferiore a quello previsto per legge (90 giorni liberi);
mancanza dell’avvertimento al convenuto che se non si costituisce almeno 20 giorni prima incorre in decadenze previste dall’art 163;
Tra la data della notifica e la data dell’udienza devono intercorrere almeno 90 giorni liberi, il termine a comparire è un elemento volto alla chiamata in giudizio del convenuto. L’eventuale sanatoria opera ex tunc. Lo scopo della vocatio in ius è quello di favorire la costituzione in giudizio del convenuto. Se l’atto manca uno di quegli elementi essenziali, ossia ha uno di quei vizi della vocatio ma il convenuto è venuto lo stesso, l’atto ha raggiunto il suo scopo e la nullità è sanata. Quando il vizio si è verificato possono aversi due possibilità: o che il convenuto si costituisca oppure che la sanatoria avvenga tramite rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. In questa ipotesi è possibile un recupero pieno (sanatoria) dell’atto introduttivo fino alla sua origine. Ciò avviene attraverso la costituzione del convenuto, grazie al quale si ritiene che l’atto abbia raggiunto il suo scopo e lo si considera valido ed efficace fin dall’origine (in caso di inosservanza dei termini o di mancato avvertimento, il giudice fissa una nuova udienza). I vizi relativi all’editio actionis, a differenza dei primi, hanno maggior rilievo, cosi che il recupero dell’atto non è possibile e il processo potrà continuare soltanto a una condizione che l’atto sia rinnovato o sia convenientemente integrato con effetti che non possono prodursi se non dal momento della rinnovazione o dell’integrazione. Essi sono costituiti:
dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
dall’omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda;
mancata enunciazione della pretesa o la sua assoluta incertezza;
Anche in questo caso la legge sembra prevedere un meccanismo sanante con la rinnovazione dell’atto per ordine del giudice e integrazione di un termine perentorio. Nel primo caso, se la citazione è nulla per un vizio dell’editio ed il convenuto non si è costituito, il giudice ordina la rinnovazione della citazione (l’attore dovrà farla d’accapo e bene questa volta). Nel caso di integrazione di un termine perentorio, se la citazione è nulla per un vizio dell’editio ed il convenuto si è costituito. In questo caso la sola costituzione non vale a sanare il difetto. Perché? La citazione aveva tutti gli elementi della vocatio e quindi il convenuto sapeva dove costituirsi ma il convenuto non sa perché è stato citato e la sua costituzione non sana questo difetto. Cioè anche se si costituisce non sa perché è stato citato. Il giudice in questo caso non ordinerà la rinnovazione dell’intera citazione, perché oramai il convenuto sta nel giudizio ma ordinerà all’attore l’integrazione della citazione. Ossia il giudice assegna un termine all’attore affinchè venga in cancelleria e depositi un atto contenente l’atto mancante. E’ se l’attore deposita in cancelleria l’atto contenente l’elemento mancante, la nullità della citazione è sanata. Diversamente, si estingue. La sanatoria non avrà più una efficacia ex tunc ma ex nunc, ossia nel frattempo è maturata una prescrizione o una decadenza e l’attore sana dopo, l’attore non salva più nulla.
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Ottimo lavoro