
La citazione è l’atto contenente l’esposizione della pretesa dell’attore (colui che agisce in giudizio per ottenere una tutela giurisdizionale) e la chiamata del convenuto (colui contro il quale l’azione è proposta) purchè compaia dinnanzi al giudice per l’udienza che lo stesso attore ha di sua iniziativa fissata. Essa va prima notificata alla controparte e poi depositata nella cancelleria dell’ufficiale giudiziario. Con l’atto di citazione è l’attore ad invitare la parte avversa, in questo caso il convenuto, a presentarsi davanti ad un giudice. Tale atto non solo contiene l’editio actionis, vale a dire l’oggetto del processo, ma anche la vocatio in ius, la chiamata in giudizio del convenuto che deve comparire nell’udienza fissata dall’attore. Possiamo definire l’atto di citazione come un atto introduttivo del giudizio di cognizione. Destinatario dell’atto di citazione non è solo il convenuto, nei cui confronti è posta la domanda, ma anche il giudice, che su di essa deve pronunciarsi. La citazione deve essere portata a conoscenza (prima) del convenuto attraverso la notificazione e (poi) a conoscenza del giudice attraverso l’iscrizione a ruolo.L’art 163 c.p.c contiene i requisiti di contenuto forma della citazione:
- indicazione del giudice;
- indicazione delle parti;
- indicazioni della pretesa;
- esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi);
- Indicazione dei mezzi di prova e dei documenti dei quali l’attore ritiene avvalersi;
- indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;
- sottoscrizione del procuratore e indicazione della procura;
- indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;
Il giorno prima dell’udienza è scelto dall’attore), e l’invito al convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza con l’avvertimento che la mancata costituzione oltre i 20 giorni prima dell’udienza subisce decadenze art 167. Della citazione vengonostampate due copie: l’originale e la copia. L’art 163 bis, invece, mette in evidenza i c.d termini della citazione. Tra il giorno della notifica dell’atto introduttivo e quello dell’udienza di prima comparizione deve intercorrere uno spazio temporale per garantire al convenuto una adeguata difesa: questo termine è unificato nella misura minima di 90 giorni se il luogo di notificazione è in Italia e di 150 giorni se è all’estero, salva possibilità di abbreviazione dei termini fino alla metà da parte del capo dell’ufficio giudiziario in presenza di particolari ragioni di urgenza.
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