
Per i non addetti ai lavori, la figura dell’Indagato e dell’Imputato viene visto come un tutt’uno. Nella realtà sembrano concetti simili, ma non lo sono assolutamente. Vediamo perchè. La polizia giudiziaria trasmette la denuncia al pubblico ministero e questi ordina alla segreteria di iscriverla nell’apposito registro, denominato “registro delle notizie di reato”. Svolte le indagini, può darsi che gli elementi raccolti consentano di addebitare il reato alle responsabilità di una determinata persona. Allora il pubblico ministero ordina alla segreteria di iscrivere nel registro, accanto all’indicazione della denuncia, il nome del soggetto al quale il reato è attribuito. Costui è il soggetto che il codice denomina “persona sottoposta alle indagini preliminari” e che la prassi chiama Indagato. Il PM deve informare l’indagato, al compimento del primo atto a cui ha diritto di farsi assistere dal difensore, del diritto alla difesa tecnica. Il codice prevede che l’interrogatorio può essere svolto dal GUP (Giudice di udienza preliminare), dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del PM. L’indagato riceve una serie di avvisi prima che abbia inizio l’interrogatorio. L’indagato è avvertito che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; deve essere avvertito che ha la facoltà di non rispondere ad “alcuna domanda”; ha l’obbligo di rispondere secondo verità sulla sua identità personale, anche se non risponde il processo comunque proseguirà lo stesso; è avvertito che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerò, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone. Il PM, prima di rivolgere le domande all’indagato, deve rendergli noto il fatto che gli è attribuito. Deve indicargli gli elementi di prova esistenti contro di lui. Inoltre, deve comunicargli le fonti di prova (per esempio il nome del teste). Se vi è pericolo di inquinamento delle prove, il PM non rende nota le fonti di prova. Soltanto a questo punto il PM invita l’indagato a rispondere alle domande. L’indagato quindi si trova davanti a tre possibilità: può rifiutarsi di rispondere, può rispondere e se i fatti che ammetta sono a lui sfavorevoli si ha una confessione; può rispondere dicendo il falso (in tal caso, non commette il reato in quanto non è sentito come testimone). Soltanto in relazione al momento conclusivo delle indagini il codice usa il termine di Imputato. L’imputato è la persona alla quale è attribuito il reato dell’imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio. La qualità di imputato si acquista dopo l’esercizio dell’azione penale, quando si è in corso delle indagini preliminari si usa il termine “indagato”. L’assunzione della qualità di imputato si acquista nel procedimento ordinario, l’assunzione avviene con la richiesta di rinvio al giudizio. Nei procedimenti speciali, invece, l’assunzione avviene nel momento in cui si instaura il singolo rito (con la richiesta di giudizio immediato, con la richiesta di applicazione della pena ad iniziativa congiunta delle parti, con l’atto introduttivo del giudizio direttissimo, nella citazione a comparire). Infine, si acquista nella richiesta del decreto penale di condanna, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo e si perde quando la sentenza diviene definitiva. Esse si può riacquistare nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere o nel caso di revisione del processo. L’imputazione è composta dall’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato e dell’indicazione delle norme di legge violate e della persona alla quale il reato è addebitato.
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