
Domani scatta il green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Dopo settimane di polemiche e di manifestazioni di piazza, domani arriva il fatidico giorno. Le proteste dei no vax e delle frange estremiste non si fermano, sono annunciate per domani e per tutto il weekend. Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, la certificazione verde diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro, come accennato in precedenza. L’obbligo riguarda tutti i lavoratori: i privati; il personale delle amministrazioni pubbliche; il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi costituzionali. L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda i lavoratori privati, sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta i certificati verdi per accedere ai luoghi di lavoro.
Sono previste multe per chi è sprovvisto di green pass? Certamente, al datore di lavoro spetta organizzarsi per i controlli, entro venerdì 15 ottobre, pena una multa tra i 400 e i 1.000 euro. Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Cosa succede se il lavoratore al momento del controllo del datore è sprovvisto di certificazione verde? Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio fino alla presentazione del pass. Le sanzioni per chi va al lavoro senza pass vanno da 600 a 1.500 euro. Si perde ogni altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità.
Il lavoratore può essere sospeso? Sì, nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Inoltre il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.
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