
Ai tempi della pandemia, si è sentito molto parlare dei DPCM. Per fronteggiare negli ultimi anni il Covid19 si è fatto uso e abuso di questo atto normativo, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le opposizioni, spesso, hanno criticato l’uso eccessivo di questo atto, proprio perché esclude l’approvazione e l’intervento del Parlamento. Quindi, a dir loro, c’è un rischio di abuso dei poteri da parte del Presidente del Consiglio. I decreti del Presidente del Consiglio, al pari dei Decreto ministeriali, sono atti amministrativi, e, in quanto tali, possono derivare da norme di legge, ma non possono autonomamente promuoverle. I DPCM rischiano di minare, anche se per giusta causa o sopravvenuta necessità, le libertà riconosciute dalla nostra carta costituzionale. Per citarne alcune, la libertà di circolazione (art. 16 cost.), ma anche la libertà religiosa (art 19 cost.). Inoltre, il diritto/dovere all’istruzione (art 34 cost.), sino a limitazioni addirittura alla libertà personale di movimento (art 13 cost.). I DPCM si distinguono dai decreti legge. A differenza del DPCM, i Decreti Legge necessitano della firma del Capo dello Stato. E’ previsto un controllo preventivo, deve necessariamente e urgentemente convertito in legge entro 60 giorni dalle camere, pena la sua inefficacia. Comunque il decreto legge verrebbe sottoposto al giudizio dell’organo legislativo. Qual è la differenza con la natura del DPCM?? Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è un atto che non viene sottoposto a nessun controllo intervento di verifica, a differenza del DL. La nostra Costituzione prevede solo in caso di Guerra, previa deliberazione delle Camere, la possibilità di conferire poteri straordinari al governo, e comunque sempre e soltanto su delega del parlamento, mentre l’unica possibilità di limitare alcuni diritti costituzionali per ragioni di sanità o di incolumità pubblica non può che avvenire per legge (c.d. riserva di legge). In sintesi, l’uso sproporzionato del DPCM rischia quindi di intaccare le libertà individuali e di minare l’equilibrio dei poteri, escludendo il vaglio e l’approvazione del Parlamento. Come ha bypassato l’esecutivo questo problema di carattere antinomico ed etico morale? il governo ha deciso di adottare il decreto-legge n. 6/2020, convertito nella legge n. 13/2020, con cui ha previsto che, su iniziativa del Ministro della Salute, il Presidente del Consiglio dei ministri adotti tramite proprio decreto “ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”. Ecco perché si è fatto un uso più marcato del DPCM da parte del premier Conte, via via adottando sempre di più misure restrittive. Successivamente, per uniformalo al dettato costituzionale e per dare ampia discrezionalità alla categoria degli strumenti giuridici a disposizione, il DL 19/2020 ha sostituito il precedente DL 6/2020. In ambito regionale, ci si chiede spesso ma le ordinanze regionali prevalgono su quelle nazionali? La risposta è assolutamente no, le ordinanze comunali o regionali non possono andare in contrasto con quelle adottate dallo Stato. Per concludere, è giusto che in caso di necessità e urgenza vengano emanati atti efficaci, urgenti, anche in via eccezionale. Non bisogna mai escludere, però, le altre componenti di uno Stato, proprio per evitare il rischio di un abuso dei poteri da parte di un singolo organo.
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