
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è entrato in vigore ufficialmente il Decreto Legge n. 48 del 5 maggio 2023, con il quale vengono introdotte “Misure urgenti per l’inclusione per l’inclusione sociale e per l’accesso al mondo del lavoro”. Il c.d decreto lavoro è stato fortemente voluto dall’attuale governo Meloni. Tra le principali novità figurano misure come l’assegno di inclusione, uno strumento che permette di ottenere – per le famiglie con un ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro annui – un sussidio simile a quello previsto per il RDC, proprio questo assegno sostituirà l’attuale RDC. A differenza del RDC, l’assegno di inclusione si presenterà ai destinatari in maniera più restrittiva. Uno strumento di sostegno, un contributo ad hoc per sostenere il percorso di inserimento lavorativo dei soggetti c.d occupabili in condizione di povertà assoluta, strumento che prende il nome di supporto per la formazione e il lavoro. Supporti per formazione e lavoro per coloro i quali abbiano un età compresa tra 18 e 59 anni e facciano parte di un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro annui, platea che non abbia i requisiti per accedere all’assegno di inclusione. Tra le altre misure figurano l’abbattimento del cuneo fiscale per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023; tale diminuzione sarà pari al 4% per la platea di lavoratori dipendenti grazie ad un esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico. Tra le altre novità più importanti figurano quelle sui fringe benefit e quella della modifica dei voucher lavoro. E’ stato aumentato notevolmente l’importo massimo per l’utilizzo degli stessi, che diviene ora di 15.000 euro. Aumentata anche la soglia di dipendenti assunti a tempo indeterminato per potervi accedere, dai precedenti 10 dipendenti a tempo indeterminato si passa a 25 ( tale soglia è valida esclusivamente per gli utilizzatori che operano nei settori di fiere, eventi, stabilimenti termali, parchi di divertimento, congressi).
Per quanto concerne i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, sono previste modifiche in merito alle causali. Vi è un superamento delle causali rigide introdotte con il decreto dignità, sostituite da previsioni della contrattazione collettiva o dalle stesse parti. Infatti il DL 48/2023 ha mantenuto la disciplina delle proroghe e dei rinnovi e della durata massima non eccedente i 24 mesi, la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato senza il bisogno di giustificarne le ragioni quando la durata non eccede i 12 mesi, i limiti numerici dei lavoratori a termine in proporzione all’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, le addizionali che il datore di lavoro è tenuto a pagare in caso di rinnovi del contratto a termine. Fino a 12 mesi, quindi, non vi è necessità di causale. Sempre per quanto concerne il mondo del lavoro, il decreto lavoro introduce degli incentivi alle assunzioni per enti e organizzazioni per assumere lavoratori con diversa abilità, se questi sono assunti tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Piccola postilla, per i datori che assumono percettori di assegno di inclusione è previsto l’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali per i primi 12 mesi.