
Oggi ci occupiamo della Consob, che insieme alla Banca d’Italia, sono le autorità di controllo del mercato mobiliare italiano. La Consob è stata istituita nel 1974, è un organo collegiale, i membri vengono eletti dalla commissione con decreto del PDR emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I poteri della Consob riguardano sia la disciplina degli intermediari che gli emittenti. Essa ha poteri di controllo esclusivi in materia di pubblico risparmio, in riferimento all’OPA e a differenza delle altre autorità, essa trae le risorse finanziarie per un buon funzionamento del sistema delle risorse dei soggetti sottoposti a vigilanza. Alla Consob spettano i compiti che riguardano il controllo della trasparenza e della correttezza dei comportamenti dei soggetti sottoposti alla vigilanza.
La Consob può convocare amministratori, sindaci e dirigenti dei soggetti abilitati, ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno, procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali. La Consob è composta da un presidente e 4 commissari, nominati dal PDR. L’incarico del Presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti, salve alcune specifiche deliberazioni per le quali è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata. Esercita funzione di vigilanza ispettiva non solo allo scopo di conoscere la struttura e la gestione delle società quotate, ma anche al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni che la società emittente fornisce al pubblico. I poteri della Consob non si limitano all’acquisizione delle informazioni sulle società emittenti e sul controllo delle informazioni che quest’ultima fornisce al mercato, ma si spingono anche ad imporre regole di comportamento.
Alla Consob possono essere affidati poteri di intervento sulla vita delle società allo scopo di far osservare le regole alle quali questa deve attenersi o debbono attenersi gli azionisti. Ad esempio: può impugnare delibere con voti di azionisti che non avrebbero dovuto votare. Può esercitare poteri interdittivi (ad esempio in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari qualora ravvisi irregolarità) o presentare denuncia al tribunale (quando sospetti la commissione di gravi irregolarità da parte dei sindaci per esempio). La Consob esercita autonomia funzionale. Vi è un flusso informativo tra la Consob e il ministro dell’economia e delle finanze, vi è una sorta di contatto tra la Consob e il circuito della responsabilità politica. Il presidente della Consob tiene informato il ministro dell’economia e delle finanze sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta: inoltre, può formulare valutazioni alla Consob, informando il parlamento. Inoltre, la Consob entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al ministro dell’economia e delle finanze una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e linee programmatiche che intende seguire, ed il ministro a sua volta, entro il 31 maggio trasmette detta relazione in parlamento con le proprie eventuali valutazioni.
Svolge tre tipi di funzioni: una funzione normativa, una funzione di vigilanza e una funzione di amministrazione. La funzione normativa si esprime attraverso soprattutto l’emanazione di regolamenti, come quelli in materia di appello al pubblico risparmio, di mercati regolamentati, di vigilanza sulle imprese di investimento, di insider trading. Il potere normativo della Consob si esprime oltre che con i regolamenti anche con atti apparentemente più deboli, come deliberazioni, raccomandazioni e comunicazioni. Di grande rilievo sono le funzioni di controllo della Consob, ossia l’insieme di attività che la stessa deve svolgere per assicurare il rispetto delle regole, dettate dalla legge e dalla stessa Consob nell’esercizio del suo potere normativo, alle quali devono attenersi le SICAV, SGR, SIM, banche. La Consob, quindi, si avvale di potere di vigilanza informativa (consistenti in comunicazioni tipiche cui sono tenuti operatori ed emittenti) ed ispettiva (consistenti in ispezioni che devono seguire modalità e forme tali da garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti ai soggetti ispezionati).
La Consob ha poi funzioni di amministrazione del mercato mobiliare, contribuendo all’organizzazione dello stesso. Infatti, lascia il nulla aosta necessario alla pubblicazione del prospetto informativo per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari, autorizza l’esercizio dei servizi di investimento da parte delle SIM, approva il conferimento degli incarichi alle società di revisione per le società quotate. Infine, La Consob partecipa all’ESMA, la nuova autorità di vigilanza europea sui mercati finanziari che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CESR istituito nel giugno 2001 dalla Commissione Europea con il compito di approfondire materie di interesse comune ai Paesi membri dell’Unione e di altri stati dello Spazio Comune Europeo.
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