
Oggi ci occupiamo della Banca d’Italia, la banca centrale del nostro paese. Faremo chiarezza sull’istituto e faremo chiarezza sulle differenze e sulle similitudini con la Consob. La banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee. Persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario. La governance della Banca si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza, affermati in sede comunitaria e nell’ordinamento nazionale. Insieme alla Consob, la Banca d’Italia esercita il potere di VIGILANZA, definito come complesso di attività che viene esercitato dalle autorità. La vigilanza si fa carico per seguire la finalità della stabilità e del buon funzionamento del sistema. Il TUF affida alla banca d’Italia la c.d vigilanza prudenziale, mentre alla Consob la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti sottoposti a vigilanza.
Infatti, in base all’art. 5 co. 2 e 3 del TUF, la banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento dei rischi, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione. A differenza della Consob, che è competente per la trasparenza e correttezza dei comportamenti. La gestione è sana quando implica il perseguimento di una attività che sia profittevole; è prudente quando sia avverso il rischio almeno nella misura tale da compatibile con il patrimonio che uno possiede: questo è un obiettivo che deve essere perseguito dalla banca d’Italia.
Ai sensi dell’art 5 comma 1 TUF le finalità della vigilanza sono:
- la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario
- la tutela degli investitori
- la stabilità e il buon funzionamento del sistema
- la competitività del sistema finanziario
- l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria
Alla banca d’Italia spettano sia poteri di controllo che poteri di regolamentazione dell’attività degli intermediari e dei mercati, a volte li esercita in modo esclusivo, a volte in concomitanza con la Consob e altre autorità. A differenza della Consob, alla Banca d’Italia spettano poteri in capo alla disciplina degli intermediari e non agli emittenti quotati, tranne il caso in cui l’emittente sia una banca e in questo caso la materia è regolata dal testo unico bancario. Può convocare amministratori, sindaci e dirigenti dei soggetti abilitati; può ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; può procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali. E’ negato ad essa ogni potere in ordine alle operazioni di appello al pubblico risparmio, mentre le sono attribuiti poteri normativi e di vigilanza sulle società di gestione dei fondi comuni e sulle SICAV e sui patrimoni dalle stesse gestiti, sulle SIM società di intermediazioni mobiliari. Inoltre, sulle banche per quanto concerne lo svolgimento dei servizi di investimento, nonché sui sistemi di indennizzo istituiti a favore dei risparmiatori che accedono a questi ultimi.
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