Art. 416 Ter C.p “Scambio elettorale politico mafioso”

Voto di scambio
Sulla g.u del 27 maggio 2019 è stata pubblicata la L. 21/05/2019 n. 43, denominata “Modifica all’articolo 416 ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”. Il testo è entrato in vigore a partire dalla data del 11 giugno 2019, sostituisce interamente l’art 416 ter del codice penale, già rubricato “Scambio elettorale politico-mafioso”. A decorrere da tale data, come descritto dalla novella:

1) chiunque accetta, direttamente o per il tramite di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis (ergo, di tipo mafioso) ovvero mediante le modalità descritte dal terzo comma del già citato articolo 416 bis, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro, o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa, sarà punito con la pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis, quindi con la reclusione da 10 a 15 anni;

medesima pena a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nelle fattispecie contemplate al primo comma;

nella particolare ipotesi ove, colui che abbia accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo descritto al primo comma, risulti poi eletto nella relativa consultazione elettorale, soggiacerà alla pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis (rectius, reclusione da 10 a 15 anni) aumentata della metà 2)

In tutti i casi di condanna per i reati contemplati dall’articolo novellato in esame, consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Cosa si evince da questa disposizione? Cos’è il voto di scambio? Facciamo chiarezza. Il voto di scambio è un fenomeno che, in politica, si riferisce all’iniziativa di un potenziale candidato il quale, in cambio di favori, prometta ad un elettore di ricambiare il voto da parte di quest’ultimo, con un tornaconto personale o con una promessa dello stesso. E’ sufficiente la punibilità del reato quando vi sia lo scambio di beni o di prestazioni? No, bastano a far scattare la punibilità il reato la promessa o l’accordo di entrambi le parti. Questa consuetudine è una abitudine praticata solo da una parte dei politici locali o nazionali? No, è praticato sovente anche dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso, magari in accordo stesso con determinati partiti. Tale nuovo reato presenta una struttura bilaterale, viene infatti punito l’accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell’associazione mafiosa e, dall’altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.  L’articolo in esame configura un’ipotesi di reato plurioffensivo, in particolare una ipotesi di reato plurisoggettivo proprio, data la punibilità anche di colui che promette di procacciare i voti. La condotta penalmente rilevante consiste nel promettere di ottenere i voti con le modalità di cui all’art.416 bis , o nell’accettare la promessa in cambio dell’erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità al legame criminale. Non è ritenuto sufficiente l’utilizzo del metodo mafioso, ma è necessario che l’utilizzo di tale metodo sia specifico oggetto della promessa. Possiamo distinguere il voto di scambio legale e il voto di scambio illegale. Voi direte che differenza c’è? Il voto di scambio “legale o lecito” consente, a chi ne usufruisce, di vedere soddisfatta una propria richiesta, totalmente legittima, in cambio del voto. Si pensi ad un campo destinato ad un altro uso (ad esempio agricolo) che diventa edificabile. Se tale modifica di destinazione d’uso è fatta nel rispetto delle norme vigenti non determina alcun reato. Se si ottiene questo favore comunque il politico riceve il consenso “lecitamente”. Diverso è Il voto di scambio “illegale o illecito”. Una routine molto usata nelle piccole provincie o realtà locali. Un esempio può verificarsi quando un candidato alle elezioni (nazionali, provinciali, locali) promette un posto o più posti di lavoro a tantissimi cittadini in cambio di voti. Questa pratica è la più usata, sicuramente è la più subdola ed ingannevole, totalmente illusoria. Una persona può essere facilmente manovrata con l’inganno per poche decine di euro, somme di denaro di irrisoria entità. Promettere qualcosa a qualcuno quando si ha la consapevolezza di non poter mantenere la promessa se copri un ruolo pubblico, è severamente vietato!! Il voto di scambio solo in un caso particolare non è punito dalla legge? Il voto di scambio non è penalmente perseguibile nell’ambito delle elezioni primarie, questione interna ai partiti politici. Perché questo? Le elezioni primarie interne sono regolate dai rispettivi statuti, non da leggi dello Stato che possano prevedere una figura di reato e l’arresto. In conclusione, non fidatevi di chi vende fumo, ma solide realtà.
L’art 416 ter contro il voto di scambio spiegato dal parlamentare Primo di Nicola

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Pubblicato da Gianluca Castaldo

Mi chiamo Gianluca, i miei amici mi chiamano affettuosamente Giangy, ho 36 anni e attualmente lavoro presso un azienda. Qualche anno fa mi sono laureato in legge, la mia formazione è di stampo umanistico giuridico. Da poco mi sono cimentato in questa avventura del digital marketing. Il progetto "Paleoliitika" è partito dal nulla. Una notte insonne con un sogno nel cassetto, portare il mio mondo nelle case delle persone, usando uno dei mezzi se non il mezzo che ha più effiacacia comunicativa al mondo, internet. Paleolitika è uno spazio generalistico che si occupa di più tematiche, dal Covid all'ambiente, dalla politica all'economia, dalla geopolitiica al mondo digital. Oltre la conoscenza, voglio portare me stesso nel mio spazio web. Ho coniato i miei follower "Paleolitikani", ognuno di loro fa parte di questa grande famiglia. Uniti, andremo lontani. Forza Paleolitika!!!!